Il rapporto di collaborazione e scambio fra socio e società cooperativa
La società cooperativa, per sua natura, è espressione di una duplicità contrattuale: il contratto sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo, e quello mutualistico, di natura sinallagmatica, che, al pari dei contratti di scambio, fa sì che il socio che conferisce i prodotti abbia diritto al pagamento del corrispettivo, stabilito secondo modalità che trovano una compiuta regolamentazione nell’ambito di un regolamento. Salvo che nello statuto o nel regolamento interno non si rinvengano disposizioni che tendano ad allineare il prezzo dei conferimenti al valore del patrimonio della società.
Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, è ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Di conseguenza, la remunerazione da parte di una cooperativa agricola dei conferimenti di prodotti da parte del socio non può essere considerata equivalente alla distribuzione delle riserve indivisibili e quindi potrebbe essere eventualmente disposta anche in presenza di perdita di esercizio.
Esclusione del socio di società cooperativa a proprietà indivisa
Esclusione del socio da una società cooperativa a proprietà indivisa
Lo scopo di una cooperativa a proprietà indivisa, la cui normativa di riferimento si rinviene nella l. n. 179/1992, è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle raggiungibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari e il presupposto è quello di acquisizione dello status di socio.
In una cooperativa a proprietà indivisa, il mancato rispetto degli obblighi di cui allo statuto, come richiamati nel verbale di assegnazione dell’alloggio in godimento, legittima la delibera di esclusione del socio e comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.
Condanna al rilascio di un immobile occupato sine titulo dal socio di cooperativa escluso
Esclusione del socio di cooperativa e decadenza dal diritto di godimento dell’alloggio assegnato
Conseguenze giuridiche dell’esclusione del socio di cooperativa a proprietà indivisa
Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l’obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell’immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell’immobile, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
L’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del canone di godimento dell’alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un’azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l’esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.
Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Esclusione del socio di cooperativa: interesse ad agire per l’accertamento della legittimità della delibera e riflessi sul rapporto contrattuale con la società
In termini generali l’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto e attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa. L’interesse ad agire che connota l’azione di accertamento presuppone, dunque, la violazione del diritto vantato dall’attore mediante la contestazione del convenuto che minando la certezza della sua esistenza arreca concreto pregiudizio al suo titolare [Nel caso di specie, mancando ogni contestazione da parte del socio escluso, rimasto anche contumace nel giudizio, la domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione del socio avanzata dalla società è stata dichiarata inammissibile].
Solo la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale di locazione dell’alloggio che lega il socio alla cooperativa può giustificare la condanna del convenuto alla restituzione dell’abitazione e al pagamento dell’indennità di occupazione sino alla data dell’effettivo rilascio, e solo una specifica previsione contrattuale o statutaria può stabilire tra il rapporto sociale e il rapporto contrattuale espressione della finalità mutualistica una interdipendenza tale che dallo scioglimento dell’uno derivi anche di diritto lo scioglimento dell’altro.
Diritto di controllo del socio non amministratore
In analogia con quanto previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Tale diritto comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia, a proprie spese, dei documenti esaminati.
Esclusione del socio dalla società cooperativa: conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico
In tema di società cooperative, l’esclusione del socio dalla società comporta lo scioglimento del rapporto mutualistico e, se del caso, lo scioglimento del rapporto di assegnazione in godimento dell’alloggio. In tale ipotesi, il socio escluso è tenuto al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento in favore della cooperativa: (i) dei canoni di godimento insoluti; (ii) dell’indennità di occupazione sine titulo dell’alloggio nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto e fino all’effettivo rilascio dell’immobile; (iii) delle spese di gestione dell’alloggio.
Il credito per canoni contrattuali scaduti è un credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art 1277 c.c., che produce interessi al tasso di legge dalla scadenza di ogni rata non pagata al saldo effettivo. Tale regime degli interessi è applicabile anche al credito per indennità di occupazione.