Durata della società di capitali e recesso ad nutum
E’ escluso il diritto di recesso ad nutum del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società , non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società. Si deve altresì escludere l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone (nelle quali prevale l’intuitus personae), ostandovi le esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.
Azione di ripetizione nei confronti di un socio di S.r.l. beneficiario di somme oggetto di distrazione
La domanda di ripetizione di un pagamento non dovuto promossa dalla società a responsabilità limitata nei confronti di un proprio socio, non in qualità di socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti di distrazione dannosi per la società ex art. 2476, comma 8, cc., ma come soggetto terzo a cui sono stati indebitamente effettuati dei pagamenti non dovuti, consente di inquadrare la fattispecie all’interno della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c. c. Peranto, la società attrice ha il solo onere di allegare (ma non di provare) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
Ai fini della ripetizione dell’indebito oggettivo non è necessario che il solvens versi in errore circa l’esistenza dell’obbligazione, posto che, diversamente dall’indebito soggettivo ex persona debitoris (in cui l’errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l’esigenza di tutelare l’affidamento dell’accipiens), nell’ipotesi di cui all’art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l’accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
Il socio nella governance della s.r.l.
Nelle azioni di responsabilità promosse individualmente dal socio contro gli amministratori di s.r.l. sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, co. 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.
L’art. 2476 c.c. è norma cardine della disciplina della s.r.l., in quanto delinea il complessivo sistema di tutele riconosciute al socio di minoranza in tale compagine, attribuendo, in primo luogo, ai soci che non partecipano all’amministrazione ampi e inderogabili poteri di controllo, assegnando loro un ruolo chiave nei meccanismi di governance. Tale penetrante diritto di controllo sta alla base di tutti gli altri strumenti di tutela a disposizione del socio di s.r.l., in quanto propedeutico alla tutela giurisdizionale volta sia ad accertare la responsabilità degli amministratori, che a ottenere il risarcimento di un danno, sia quello subito dal patrimonio sociale, sia quello direttamente subito dal socio. Il diritto di controllo si esplicita in primo luogo nel diritto di ricevere informazioni e nel diritto di ispezione, che non subiscono alcuna restrizione di natura temporale, sicché ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha diritto di ispezionare tutta la documentazione contabile e amministrativa della società, anche risalente negli anni e anche quella relativa ad esercizi interessati da pregresse gestioni (con l’unico limite del divieto di abuso nel caso di richiesta di informazioni già note, ovvero nel caso di azioni di mero disturbo). In questa prospettiva si spiega altresì la scelta del legislatore di mantenere la legittimazione del singolo socio ad impugnare le delibere assembleari invalide ex art. 2479 ter c.c. All’iniziativa del singolo socio sono lasciati ampi poteri di reazione ai comportamenti illegittimi della maggioranza o degli amministratori e in tale assetto complessivo – che costituisce il nucleo tipizzante la s.r.l. – non trova alcuna giustificazione una interpretazione restrittiva della legittimazione del socio, volta a limitare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei soli confronti degli amministratori in carica.
La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. presuppone che, da una parte, il finanziamento sia stato disposto e, dall’altra, il rimborso sia stato richiesto in presenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ossia di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza, la quale unicamente giustifica la considerazione di un concorso virtuale tra i creditori.
La prestazione di garanzie da parte del socio per consentire alla società l’accesso al credito bancario
La prestazione di garanzie da parte del socio alla banca per consentire alla società l’accesso al credito è qualificabile come finanziamento del socio che, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c., è equiparabile all’apporto di capitale.
Inapplicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra socio e società cooperativa
L’acquisto della qualità di socio di una società cooperativa equivale a diventare “imprenditori di se stessi” e, quindi, manca il presupposto di cui all’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per potergli attribuire la qualità di “consumatore”, non essendo il socio estraneo all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla cooperativa di cui fa parte e beneficiando, in termini economici, di un trattamento di favore per l’appartenenza alla medesima. Il fenomeno cooperativo, infatti, si scompone in una duplicità di rapporti: da un lato, il “rapporto di società”, oggetto del quale è ovviamente l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale mediante i conferimenti dei soci e, dall’altro lato, il rapporto di scambio, che si instaura tra la società cooperativa ed il singolo socio a condizioni migliorative rispetto al mercato. Da ciò ne consegue che, sia per la natura dei soggetti (“soci” e non “consumatori”), sia per la natura del rapporto socio/cooperativa (benefici economici appresi dal sistema e riversati a favore dei soci volontariamente aderenti al vincolo solidale), deve escludersi l’applicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra soci e società cooperative.
Invalidità delle delibere assembleari di una srl per mancato deposito del bilancio
In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui [ LEGGI TUTTO ]
Interesse del socio alla chiarezza del bilancio e valutazione in concreto dell’idoneità del bilancio a fornire le informazioni sulla consistenza patrimoniale ed efficienza della società e sul valore della partecipazione del socio
Il giudizio in materia di impugnativa di bilancio non può risolversi in una verifica formale del rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma deve piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società [ LEGGI TUTTO ]
Condizioni di legittimità del provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione del socio
Quando è esclusa la possibilità di iniziare un processo di merito o quando è esclusa la sua ammissibilità, il correlato provvedimento cautelare anticipatorio è invalido e, dunque, il ricorso che ne chiede l’emissione inammissibile. Pertanto, un ricorso che chieda l’emissione di un’ ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento di esclusone del socio di una cooperativa, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio uscente di s.a.s.
Il socio illimitatamente responsabile che sia receduto, con idonea pubblicità, dal contratto societario rimane responsabile solo per le obbligazioni sociali insorte prima del suo recesso. [ LEGGI TUTTO ]