Violazione del divieto di immistione del socio accomandante
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Legittimità dell’assunzione della carica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. da parte del socio accomandante
Non sussistono motivi ostativi all’assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. Non appare, infatti, meritevole di seguito quell’orientamento giurisprudenziale negativo che fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell’ambito della società, atteso che proprio l’art. 2323 c.c. introduce una parziale deroga al divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c., ammessa nella sola eccezionale ipotesi in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) previste dal medesimo articolo. D’altro canto la stessa affermazione secondo cui “l’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario” ha un senso soltanto con riferimento all’accomandante che è nominato a tale carica. Ad opinare diversamente, occorrerebbe concludere che la norma imponga, di necessità, la nomina ad amministratore provvisorio di un soggetto estraneo alla compagine sociale: soluzione che non appare convincente, avuto riguardo alla natura personalistica della società in accomandita semplice ove l’intuitus personae assume primario rilievo. Va da sé che, ove l’accomandante-amministratore provvisorio non dovesse rispettare le limitazioni di cui sopra, tornerebbe ad applicarsi la norma generale ex art. 2320 c.c.
Efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica scambiati tra creditore sociale e socio accomandante
Non si configura cessione della propria quota sociale, acquisita con un versamento a titolo di conferimento alla neo costituita Sas, se il cedente non ha mai assunto la qualità di socio; si tratterà piuttosto di una richiesta di rimborso del finanziamento erogato da un terzo alla società. [ LEGGI TUTTO ]
Giusta causa di recesso dell’accomandante e valore di liquidazione della quota
Sussiste una giusta causa di recesso dell’accomandante qualora l’accomandatario ponga in essere comportamenti in violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà tra soci [ LEGGI TUTTO ]
Scioglimento di s.a.s. per morte del socio accomandante e omessa ricostituzione della pluralità dei soci
In una società in accomandita semplice, il venir meno di una categoria di soci e la sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2323 cc non determina l’estinzione della società ma il suo scioglimento, evento che non interferisce in alcun modo sulla circolazione delle partecipazioni sociali, che ben possono essere alienate anche [ LEGGI TUTTO ]
Natura del versamento effettuato da un socio: conferimento o finanziamento a titolo di mutuo
E’ questione di interpretazione della volontà delle parti stabilire se un versamento effettuato da un socio nei confronti di una società rappresenti un conferimento oppure un finanziamento a titolo di mutuo [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di controllo del socio accomandante: profili sostanziali e processuali
Nella società ad accomandita semplice il diritto dei soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320, comma terzo, c.c. ad avere il rendiconto della gestione alla fine di ogni esercizio sociale, non è soddisfatto dalla presentazione di un mero prospetto delle entrate e delle uscite [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio accomandante di società in accomandita semplice
In assenza di specifici patti sociali, non configura una violazione delle obbligazioni sociali del socio accomandante e dunque non costituisce ai sensi dell’art. 2286 c.c. causa di esclusione la irreperibilità del socio o la sua insolvenza, atteso che le uniche obbligazioni ravvisabili nei confronti del socio accomandante – mero socio di capitali – sono quella del versamento del capitale, oltre agli specifici obblighi previsti dalla legge, quale l’obbligo di non concorrenza.
Esclusione del socio accomandatario di società in accomandita semplice
In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. [ LEGGI TUTTO ]