Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un’azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto – come per gli amministratori di società di capitali – bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.
Revoca giudiziale dell’amministratore di s.p.a.: inapplicabilità del rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.
Lo strumento tipico che l’ordinamento accorda al socio di minoranza qualificata della spa che sia titolare di una partecipazione pari almeno al 10% al fine di ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore è quello previsto dall’art. 2409 c.c. e non se ne possono riconoscere altri. In particolare, al socio di minoranza di spa è dato dal legislatore lo strumento di tutela per conseguire la revoca giudiziale dell’amministratore previsto dall’art. 2409 c.c., si tratta, questa, di una precisa scelta del legislatore che non ha predisposto all’interno della disciplina della spa una norma analoga all’art. 2476 co. 3, c.c. la quale riconosce al socio di minoranza della srl, oltre all’azione di responsabilità dell’amministratore, anche l’azione di revoca dell’amministratore esperibile pure in via cautelare. Il rimedio cautelare tipico accordato al socio della srl dall’art 2476 comma 3 c.c.. non è estensibile alla spa, nemmeno nel quadro attuale che vede l’apertura della tutela ex art 2409 c.c. anche alle srl.. La ratio della diversa disciplina tra spa e srl sta nella diversità del tipo delle due società di capitali; da un lato nella più intensa base personale della srl, nel più stretto rapporto fra i suoi soci e la gestione sociale che giustifica l’attribuzione a ciascun socio (al pari di ciò che si riscontra nella società di persone, art 2259 u.c. c.c.) della facoltà di chiedere la revoca dell’organo gestorio oltre che la facoltà di agire, senza sbarramenti di partecipazione sociale, per far valere la responsabilità sociale dell’amministratore; dall’altro in una più marcata struttura organizzativa retta dal principio di maggioranza della spa, dove il potere di revoca dell’amministratore sta solo in capo alla assemblea ex artt. 2383 e 2393, co 5, c.c. e non al socio di minoranza il quale, se minoranza qualificata, può attivare lo strumento di controllo previsto dall’art. 2409 c.c..
Aumento di capitale a pagamento e abuso di maggioranza
La fattispecie dell’abuso di maggioranza deve ritenersi riconducibile alla violazione del principio di correttezza desumibile in via generale dall’art. 1175 c.c., operante anche nel settore societario e a cui debbono attenersi i soci. Imponendo la correttezza dell’agire della maggioranza, l’art. 1175 c.c. funge da limite intrinseco al principio maggioritario consentendo di censurare forme distorte di esercizio dei poteri della maggioranza a detrimento della minoranza integranti, appunto, l’abuso di maggioranza.
Tale abuso non consiste, dunque, nel fatto che la delibera adottata dalla maggioranza possa comportare vantaggi per detta maggioranza e/o sacrificio di interessi della minoranza, poiché ciò è connaturato al principio maggioritario stesso. Non è consentito al giudice di operare un sindacato volto a verificare se tra le varie opzioni e interessi sul campo, in relazione ad una delibera adottata a maggioranza, siano preferibili l’opzione e gli interessi perseguiti dalla maggioranza con il suo deliberare, piuttosto che le contrapposte opzioni e interessi della minoranza. Ciò che va verificato, piuttosto, è se il principio maggioritario sia stato piegato sic et simpliciter ad avvantaggiare del tutto ingiustificatamente i soci di maggioranza e ledere altrettanto ingiustificatamente gli interessi del socio di minoranza in violazione del limite interno dato dalla regola della correttezza.
Requisiti per l’esercizio del diritto di recesso da società soggetta a direzione e coordinamento
Il diritto di recesso del socio di società diretta a direzione e coordinamento può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2497-quater, comma 1, lett c), c.c., in presenza di tre precisi requisiti: il cambio della situazione di controllo, la mancanza di una offerta per l’acquisto della partecipazione dei soci di minoranza e l’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento. In particolare, la sussistenza del requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento deve essere valutata sia sotto il profilo temporale, avendo riguardo al momento in cui si realizza il cambio di controllo sia in chiave prospettica, tenendo conto che occorre che il mutamento abbia determinato (o rischi in concreto di determinare) un impatto negativo sull’equilibrio patrimoniale e finanziario della società e/o sul valore della partecipazione e/o sulle prospettive reddituali della società eterodiretta, e di conseguenza, sulle aspettative reddituali che il socio nutriva prima di questo cambiamento.
Inoltre, in ossequio ai principi generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., è colui che agisce giudizialmente per far dichiarare la legittimità del proprio recesso a dover fornire la prova della sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, il sopravvenuto effettivo mutamento delle condizioni di rischio in ragione del cambio del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento.
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni
Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall’interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell’art. 2355-bis c.c.).
Previsione statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote di srl all’iscrizione nel libro soci. Tutela d’urgenza del diritto di consultazione della documentazione sociale da parte del socio non amministratore.
Il primo comma dell’art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall’autonomia privata. Infatti, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali. [ LEGGI TUTTO ]
Aumento di capitale sociale e abuso della maggioranza
La delibera di aumento di capitale sociale sorretta dalla necessità di ridurre lo stato di indebitamento e sottocapitalizzazione della società non è impugnabile dal socio di minoranza che, a fronte del diritto di opzione riconosciuto a tutti i soci alla pari in proporzione alle partecipazioni possedute, non abbia provato la propria difficoltà a sottoscrivere l’aumento e, dunque, l’impossibilità di esercitare l’opzione medesima.