Condanna al rilascio di un immobile occupato sine titulo dal socio di cooperativa escluso
Legittimità della delibera di esclusione del socio moroso di una cooperativa
Esclusione di un socio dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’immobile sociale
È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari, previsti a pena di esclusione del socio dalla società, relativi al pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio sociale assegnato al socio, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’immobile sociale.
Poiché l’assegnazione in godimento dell’immobile comporta la corresponsione del canone di godimento, la morosità maturata forma oggetto di condanna al pagamento.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all’esclusione, il socio escluso è altresì tenuto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo.
Esclusione del socio moroso dalla società cooperativa edilizia a proprietà indivisa e rilascio dell’immobile
Il socio moroso di società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, una volta accertata la legittimità dell’esclusione dello stesso da parte della società, è tenuto a rilasciare l’immobile, in quanto esso, a far data dall’esclusione, deve ritenersi occupato sine ullo titulo.
Esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia per morosità nel pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio sociale occupato
In caso di delibera del C.d.A. di una società cooperativa edilizia in relazione all’esclusione di un socio per grave inadempienza nel pagamento dei canoni di locazione dell’unità abitativa occupata, lo stesso decade dal godimento dell’alloggio sociale in virtù della conseguente risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti tra la società e il socio.
Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia: competenza del tribunale delle imprese
La domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese – in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione – anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell’immobile e (ii) al pagamento dell’importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile.
Indennità di occupazione sine titulo dell’alloggio sociale a seguito di esclusione per morosità del socio di cooperativa
Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.
Competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa in tema di esclusione del socio di società cooperativa a proprietà indivisa
Nel giudizio vertente sull’esclusione del socio di Società Cooperativa a Proprietà Indivisa, e della conseguente decadenza dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale, le domande [ LEGGI TUTTO ]
Società cooperativa a proprietà indivisa: esclusione del socio moroso e indennità di occupazione sine titulo
Nelle Cooperative a proprietà indivisa, le singole unità immobiliari sono assegnate ai soci in godimento, senza trasferire a questi la proprietà. Il presupposto necessario e sufficiente per poter ottenere in godimento l’alloggio è lo status di socio della cooperativa. Ne consegue che [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio di cooperativa edilizia e conseguente obbligo di rilascio dell’immobile locato e di risarcimento del danno
La disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene [ LEGGI TUTTO ]