Inesistenza della qualità di socio e mancanza di interesse ad agire nell’impugnazione delle delibere assembleari
L’accertamento dell’inesistenza della qualità di socio in capo ad un soggetto, per effetto dell’intervenuta declaratoria di nullità del titolo di acquisto delle sue partecipazioni sociali, determina la mancanza di suo interesse ad agire nell’impugnazione delle delibere assembleari, qualora non vi sia altro interesse se non quello derivante dall’appartenenza alla compagine sociale, di cui è parte terza. [ LEGGI TUTTO ]
Diritti partecipativi riconosciuti al socio receduto
Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere riconosciuti i soli diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che deve essergli liquidata, l’attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risultando incongrua in quanto non più collegata alla partecipazione sociale in senso proprio e in particolare l’attribuzione della legittimazione ad impugnare non essendo più connessa all’interesse ad agire – tipico del socio non receduto – quanto alla rispondenza allo schema legale delle delibere assembleari, il tutto salvo il caso che l’esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale rispetto alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l’impugnazione sia rivolta nei confronti di delibere anch’esse idonee ad incidere rispetto a tale liquidazione.
Posizione del socio recedente e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
Si verifica un mutamento della posizione del socio rispetto all’organizzazione della compagine conseguente all’esercizio del diritto di recesso, in quanto dopo tale esercizio il socio – la cui manifestazione di recesso è irrevocabile trattandosi di un atto unilaterale recettizio – è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un diritto di partecipazione per così dire affievolito. (Cfr. Trib. Roma 11.05.2005). [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio uscente di snc per le obbligazioni sociali
La disciplina della società in nome collettivo sullo scioglimento del rapporto sociale in relazione al singolo socio prevede, agli artt. 2293 e 2290 c.c., che esso in ogni caso non importa il venir meno della responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali antecedenti allo scioglimento stesso. Il principio in esame trova il proprio ambito oggettivo di applicazione rispetto alle obbligazioni contratte dalla società verso il terzo fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale si verifica.
Responsabilità del socio uscente di s.a.s.
Il socio illimitatamente responsabile che sia receduto, con idonea pubblicità, dal contratto societario rimane responsabile solo per le obbligazioni sociali insorte prima del suo recesso. [ LEGGI TUTTO ]