La descrizione, tra esigenze istruttorie e rischio di dispersione della prova
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso. La tutela ha quindi ad oggetto l’istruttoria, ovvero l’acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi, sotto questo aspetto da tutti gli atri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.
Il contratto di distribuzione del software: la comunicazione della lista clienti da parte del distributore e gli obblighi del titolare dei diritti di sfruttamento in caso di mancato rinnovo contrattuale
Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti di sfruttamento economico del software a) tale attività di comunicazione non presenta alcun profilo di segretezza e riservatezza e b) la titolare dei diritti di sfruttamento economico del software è legittimata ad inviare ai clienti le comunicazioni relative al rapporto contrattuale – ed in particolare all’assistenza e manutenzione – connesso alla fornitura del software.
A seguito della cessazione di un contratto di distribuzione di software, il titolare del software è tenuto a prestare all’ex-distributore la collaborazione necessaria alla manutenzione della versione a suo tempo rilasciata al cliente dell’ex distributore. Da ciò discende che a) il titolare del software deve garantire all’ex-distributore di poter offrire al cliente un servizio di assistenza completo rispetto al prodotto a suo tempo acquistato; [ LEGGI TUTTO ]
Uso di informazioni oggetto del contratto di licenza di un software
Non integra di per sé una condotta illecita l’utilizzazione da parte della licenziante di un software dei dati relativi alla clientela a cui era stato installato il software stesso, qualora manchi il presupposto [ LEGGI TUTTO ]
Programma per elaboratore e conferma del provvedimento di descrizione reso inaudita altera parte
Transazione avente ad oggetto l’accertamento della titolarità di un software e dichiarazione del condebitore di volerne profittare
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304, primo comma, cod. civ., non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo [ LEGGI TUTTO ]
Limiti di ammissibilità del procedimento cautelare in controversie in materia di software e decompilazione
La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse [ LEGGI TUTTO ]
Reverse engineering e tutela del software per utilizzare un un formato di archiviazione non liberamente accessibile ai terzi
L’ingegneria inversa in informatica – attività in astratto lecita – è, per definizione, il processo di analisi di un sistema software esistente, eseguito al fine di crearne una rappresentazione ad alto livello di astrazione. In senso stretto, l’attività di ingegneria inversa consiste nella comprensione del funzionamento e della realizzazione di un dispositivo fisico o virtuale al fine di produrre il nuovo dispositivo. L’adozione di misure che rendono particolarmente complessa la procedura di reverse engineering, tanto che sia astrattamente possibile eseguire il reverse engineering ma il processo per risalire alle informazioni non sia qualificabile come “facile per gli esperti del settore”, rende le informazioni segrete ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 CPI: ne è infatti agevole la lettura, ma non l’interpretazione.
Contratto di vendita della proprietà esclusiva di software
Violazione di diritti d’autore su programmi per elaboratore e misura cautelare della descrizione
Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non [ LEGGI TUTTO ]
Improcedibilità della domanda di mero accertamento di contraffazione nei confronti di un fallimento
Le domande di accertamento della titolarità dei diritti esclusivi e della loro violazione da parte della convenuta non sono procedibili ex art. 52 LF perché funzionali all’accertamento di un credito che può essere accertato solo nelle forme dell’insinuazione al passivo fallimentare, in base al principio dell’esclusività del rito speciale dell’accertamento del passivo.