Utilizzo di software da parte di soggetto privo di licenza e ipotizzata duplicazione illecita
Illecita utilizzazione di software e quantificazione in ottica deterrente del danno non patrimoniale
Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc. [ LEGGI TUTTO ]
Utilizzo di software da parte di soggetto privo di licenza e ipotizzata duplicazione illecita
Diritto all’interoperabilità di software da parte del licenziatario e competenza del Tribunale delle Imprese sulle domande riconvenzionali
La licenziataria di un programma per elaboratore è titolare ex lege del diritto alla sua interoparibilità. Il Tribunale delle Imprese è competente secondo le regole generali a conoscere delle domande riconvenzionali di diritto comune, anche vertente su materie non attribuite alla sua specifica competenza. La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, [ LEGGI TUTTO ]
Eccezione di inadempimento in un contratto di licenza di software
La sospensione dell’erogazione del servizio assistenza relativo alla licenza di un software a causa della morosità della parte contraente, superiore a trenta giorni, nel pagamento dei canoni di licenza rappresenta un esercizio della facoltà attribuita in via generale dall’art. 1460 c.c. e [ LEGGI TUTTO ]