Brevetto europeo: correzione dell’errore e nullità per carenza di attività inventiva
Secondo la regola 139 EPC gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori in qualsiasi documento depositato presso l’EPO possono essere corretti su richiesta; tuttavia, se la richiesta di tale correzione riguarda la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la correzione deve essere evidente nel senso che è immediatamente evidente che non si sarebbe inteso altro che ciò che viene offerto come correzione. Affinché una correzione nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni sia ammissibile si applica un approccio in due fasi. Occorre accertare che (i) è evidente che nel documento depositato presso l’ EPO è di fatto presente un errore e che (ii) la correzione dell’ errore è evidente nel senso che è immediatamente evidente che null’altro si sarebbe inteso rispetto a quanto offerto come correzione. Ai fini dell’ammissibilità della correzione dell’errore, in altre parole, una persona esperta, deve essere in grado di riconoscere oggettivamente e inequivocabilmente le informazioni errate utilizzando le conoscenze generali comuni.
Il brevetto deve ritenersi nullo per carenza di attività inventiva, quando descrive una soluzione tecnica irrealizzabile. Il requisito dell’attività inventiva, infatti, deve essere valutato in rapporto al problema tecnico che il brevetto si propone di risolvere, nel senso che ai fini della validità della privativa non è sufficiente una qualsiasi attività inventiva, ma è necessaria un’attività inventiva che, rispetto all’arte nota (closest prior art), porti ad un’invenzione che sia funzionale alla risoluzione del problema tecnico oggettivo.
L’ intervenuta scadenza del brevetto non travolge l’interesse ad agire in via giudiziale per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità della privativa con riferimento al periodo temporale anteriore alla scadenza del titolo, a maggior ragione nei casi in cui sia proposta, in via riconvenzionale, anche la domanda di contraffazione, rispetto alla quale la decisione sulla validità rappresenta un accertamento preliminare indispensabile, utile e giuridicamente apprezzabile.