I limiti alla responsabilità patrimoniale dei soci dopo l’estinzione della società (fallita)
Una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell’ente consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – orami estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci. In tale evenienza: le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta; non si trasferiscono ai soci le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, non si pone alcun problema di separazione patrimoniale e i creditori possono pretendere dai soci il pagamento dei crediti verso la società estinta nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci. Di contro, nel caso in cui manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito.
Adempimento del contratto preliminare e rideterminazione del prezzo di acquisto di partecipazioni sociali in presenza di sopravvenienze passive
Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali la presenza di sopravvenienze passive e/o di passività non contabilizzate, abbia previsto a favore dell’acquirente solo la rimodulazione del prezzo al ribasso e non abbia invece fatto ricorso ad un’espressa clausola di garanzia che consenta alle parti di rafforzare, diminuire o escludere la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell’azione al valore del patrimonio sociale dichiarato.
Qualora, poi, si proceda alla rideterminazione del prezzo della quota compravenduta in presenza di sopravvenienze passive, per esse devono intendersi non tutti gli elementi negativi del reddito, ma solo le componenti straordinarie negative, ovvero le passività che derivino da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali dovendo quindi sempre tenere presenti nella loro individuazione gli elementi di: (i) straordinarietà; (ii) imprevedibilità; (iii) occasionalità; e (iv) accidentalità.