Sospensione della delibera di approvazione del bilancio: il bilanciamento degli interessi contrapposti per il periculum in mora
L’abuso di maggioranza si sostanzia nella lesione dei diritti partecipativi dei soci di minoranza. Tale lesione non può essere determinata, di per sé, dalla approvazione di un bilancio che porti perdite superiori al reale, ma solo, eventualmente, dalla successiva delibera di ripianamento con offerta ai soci in opzione, ove questa ponesse a rischio i loro diritti.
Ai fini della valutazione del periculum in mora per l’adozione della sospensiva, anche ove si ravvisasse un rapporto di concatenazione causale necessaria fra perdita di bilancio e onere di ripianamento, si imporrebbe, per questo aspetto, la necessità di bilanciare, ex art. 2378, co. 4, c.c., l’interesse degli attori a non concorrere a un aumento ritenuto indebito con il contrapposto interesse dei terzi a conoscere, e della società a cristallizzare e ufficializzare, le condizioni della società. Con la sospensiva infatti i terzi verrebbero privati radicalmente dell’importante informazione dell’avvenuta perdita del patrimonio netto e la società del principale strumento che rappresenta all’esterno e all’interno la sua condizione patrimoniale, sulla base del quale essa deve assumere iniziative rilevanti ex art. 2447 c.c. In questa alternativa, il bilanciamento non può andare a vantaggio dei soci che domandano la sospensione ove cui abbiano manifestato di non volere continuare il rapporto sociale e non abbiano esercitato neppure parzialmente il diritto di sottoscrivere l’aumento, con l’effetto di perdere, per ciò stesso, la loro qualità di soci.
Revoca del provvedimento cautelare che sospende la convocazione dell’assemblea di s.p.a.
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., emesso inaudita altera parte e con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia della convocazione dell’assemblea di una s.p.a., è revocato dal giudice previo accertamento della circostanza che detto provvedimento è stato comunicato ai partecipanti all’assemblea dopo lo svolgimento della stessa. In tal caso, infatti, risulta venuta meno la materia del contendere cautelare che giustificherebbe la conferma del provvedimento, e non sussiste più alcun periculum.
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.
Requisiti per la sospensione cautelare di delibera assembleare
Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 2378 c.c. di una delibera assembleare, il giudice sonda l’esistenza del periculum in mora valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.
Il giudizio comparativo circa la gravità delle conseguenze derivanti, sia per il socio impugnante sia per la società, dalla temporanea esecuzione della deliberazione impugnata e dalla sua successiva rimozione postula la sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata e il pregiudizio temuto dal ricorrente.
Potere concorrente dell’Autorità giudiziaria ordinaria di sospensione cautelare di delibere in presenza di clausola compromissoria
La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza – concorrente – del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.
Legittimazione degli amministratori all’impugnativa e sospensione della deliberazione negativa di approvazione del bilancio
La legittimazione all’impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso per iscrizione nel Registro delle imprese dell’elenco soci di srl a seguito di delibera di esclusione cautelarmente sospesa
Deve essere rigettata la domanda avente ad oggetto l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’elenco dei soci di una srl, redatto sulla base di una delibera assembleare di esclusione di un socio la cui efficacia è sospesa ex art. 2378 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione cautelare di covenant che impone vincoli di governance
Non vi è un pregiudizio apprezzabile e irreparabile dei diritti sociali – tale da integrare il requisito del periculum per la concessione di una misura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – nell’ipotesi in cui [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione [ LEGGI TUTTO ]
Limiti della sospensione cautelare della delibera assembleare viziata
La sospensione cautelare della delibera assembleare di cui all’art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. non riguarda solo i concreti atti esecutivi della deliberazione e la sua fase strettamente materiale di attuazione, ma comprende in senso estensivo anche la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando [ LEGGI TUTTO ]