Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori e liquidatori è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in virtù della disposizione di cui all’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c., richiamata dall’art. 2489, co., 2 c.c. in tema di liquidatori. Alla luce di quanto previsto dall’art. 2949 c.c., detto termine ha durata quinquennale.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva. Ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno.
Impugnazione della delibera e sospensione dei termini nel periodo feriale; conflitto di interessi nella cessione di azienda
La disapplicazione della sospensione feriale dei termini costituisce disposizione a favore del ricorrente che, assumendo una lesione dei suoi diritti intenda ottenere una tutela interinale e provvisoria nelle more del processo instaurato od instaurando: [ LEGGI TUTTO ]