Invalidità di delibera assembleare per mancata convocazione del socio e arbitrabilità della controversia
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo di soci o di terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta dell’indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili; la nullità della delibera assembleare per “mancata convocazione” del socio è, per contro, soggetta al regime delle sanatorie della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c. Inoltre, il diritto all’informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest’ultimo disponibile e rinunciabile.
Nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale non è applicabile l’art. 295 c.p.c. e, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri. Infatti, il rapporto di pregiudizialità tra due liti che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.
Inadempimento di patto parasociale, obbligo di manleva e sospensione del processo
Tra una azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti di un proprio ex amministratore e l’azione esperita dallo stesso amministratore nei confronti del socio, per far valere una responsabilità risarcitoria per inadempimento di un patto parasociale e di un accordo di manleva, esiste un rapporto di connessione – e in particolare, di pregiudizialità – così stretto, da imporre la sospensione del secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa di conoscere gli esiti dell’azione di responsabilità.
La sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale
Trattamento di fine mandato quale elemento eventuale del compenso dell’amministratore di s.r.l.
In tema di trattamento economico dell’amministratore, il trattamento di fine mandato non costituisce un accessorio del compenso, che sia dovuto per legge, ma una gratifica del tutto eventuale, che può essere riconosciuta allo stesso solo in forza di una libera contrattazione delle parti e, quindi, di una volontà positivamente espressa in tal senso.
Affinché si pervenga a una declaratoria di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., è necessario che la questione sottoposta al giudice preventivamente adito sia in rapporto di pregiudizialità necessaria con quella oggetto del secondo giudizio. La prima questione deve, pertanto, costituire un antecedente logico giuridico rispetto alla decisione della causa della quale si chiede la sospensione, di talché questa non può essere definita senza prima pervenire ad una decisione sulla causa pregiudicante. La nozione di pregiudizialità ricorre quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, co. 2, c.p.c. Tale disposizione, a differenza dell’art. 295 c.p.c., presuppone una valutazione discrezionale in capo al giudice, valutazione che deve necessariamente avere ad oggetto la plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo.
Meritevolezza della condizione risolutiva apposta ad un contratto di cessione di partecipazioni sociali connesso ad un rapporto di lavoro subordinato
La condizione risolutiva di un contratto di cessione di partecipazioni stipulato tra una società e un suo dipendente (o un dipendente di una sua controllata) che sia connessa alle dimissioni o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso di un c.d. “periodo di lock-up” e alla quale consegua il riscatto delle partecipazioni da parte del cedente a fronte dell’obbligo di corresponsione di un prezzo simbolico a favore del cessionario persegue un interesse alla “fidelizzazione” del dipendente meritevole di tutela.
Deliberazione di modifica statutaria e provvedimento del Tribunale di accertamento delle condizioni legali per l’iscrizione nel registro delle imprese. Rapporto di pregiudizialità e sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato
Se fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui la sospensione del giudizio [ LEGGI TUTTO ]
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese consiste in una distribuzione interna degli affari dell’Ufficio Giudiziario
L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione necessaria ed eccezione di inadempimento relativamente ad una causa attinente al pagamento di compensi richiesti dai sindaci di una S.r.l.
La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell’obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).
Principio della ragione più liquida: rigetto nel merito di domanda risarcitoria per carente prospettazione del danno patito
Il “principio della ragione più liquida” – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di cessione di quote sociali e garanzie offerte dal cedente
In un contratto di cessione della totalità delle quote di una società, nel quale i venditori hanno rilasciato un ampio spettro di garanzie a favore dell’acquirente volte ad assicurare la consistenza del patrimonio della società oggetto di cessione, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia il cessionario non può [ LEGGI TUTTO ]