Revoca del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per sostituzione del rappresentante dell’ente
Qualora nel corso del processo che veda coinvolta una società di capitali il cui rappresentante sostanziale e processuale si trovi in conflitto di interessi sia nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., questo deve essere revocato in caso di sostituzione del rappresentante dell’ente con altro soggetto che non si trovi in situazione di conflitto.
In caso di soccombenza dell’attore le spese saranno liquidate in favore della società convenuta, in parte in favore della società costituita in persona del curatore speciale, in parte in favore della società costituita in persona del nuovo amministratore, per le fasi di rispettiva spettanza. Il compenso in favore del curatore speciale resta a carico della società convenuta nell’interesse della quale è stato nominato e alla quale spetta liquidarlo.
Azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. e annullamento di lodo arbitrale irrituale per vizio del contraddittorio
Ai sensi dell’art. 2476 c.c. il socio è investito di una legittimazione straordinaria, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio è la società. Per tale ragione, deve ritenersi che la società assuma la qualità di litisconsorte necessario del socio e che il socio agisca non uti singulus ma in qualità di sostituto processuale della società. Ne deriva che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona di un curatore speciale costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento.
Irrilevanza dei motivi dei soci con riferimento ad approvazione di delibera assembleare
L’impugnazione proposta avverso delibera assembleare avente oggetto asseritamente illecito, potendo essere proposta da chiunque vi abbia interesse per espressa previsione dell’art. 2479 ter c.c., può essere proposta anche da colui che non sia socio. La nullità prevista da tale norma è, tuttavia, correlata alla illiceità e impossibilità dell’oggetto stesso della delibera, non rilevando, invece, i motivi che hanno condotto i soci a deliberare in tal senso. (Nel caso di specie l’attore sosteneva che la delibera di aumento di capitale avesse come fine ultimo quello di consentire, nel contesto di un appalto pubblico, l’ingresso nella società appaltatrice a soggetto riconducibile al committente, ciò in aperta violazione della normativa applicabile a tale specifica materia.)
Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l.
Il socio di s.r.l. che ai sensi dell’art. 2476 c.c. agisce per far ottenere alla società il risarcimento del danno patito deve essere considerato sostituto processuale.