Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.
Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Amministratori dimissionari e sostituzione di quelli rimasti in carica
La clausola statutaria che dispone che “se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare” pone una regola organizzativa che attiene alla sostituzione degli amministratori dimissionari, riproponendo la previsione dell’art. 2386, co. 2, cod. civ., senza intaccare il diritto dell’assemblea di revocare gli amministratori rimasti in carica. [ LEGGI TUTTO ]
Clausola simul stabunt, simul cadent e prova della abusività delle dimissioni
Qualora un amministratore di S.r.l. decaduto per via dell’operatività dell’art. 2386 c.c. agisca in giudizio per chiedere il risarcimento del danno agli altri amministratori, graverà su di esso l’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui, non essendo sufficiente [ LEGGI TUTTO ]
Imputabilità all’amministratore sostituito della mancata iscrizione nel registro delle imprese della sua sostituzione. Tenuta irregolare delle scritture contabili e prova del danno
La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.
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