Natura della sottoscrizione; aumento di capitale con compensazione di crediti
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare e dal quale poi sorge l’obbligo di versamento per il socio. [Nel caso di specie, accertata la validità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, il Tribunale ha qualificato l’operazione realizzata come sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro, integralmente liberato mediante la compensazione del debito da conferimento con il credito vantato dal sottoscrittore verso la società a titolo di corrispettivo della cessione di crediti contestualmente stipulata].
Il diritto di sottoscrizione spettante ai soci e la legittimazione a impugnare le delibere assembleari
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482 quater c.c. esclude che possano essere apportate modificazioni alle quote di partecipazione e ai diritti spettanti ai soci. Tale disposizione esprime il c.d. principio di invarianza, prevedendo che, in tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo le partecipazioni originarie.
L’art. 2481 bis c.c., nel disciplinare l’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, vieta all’assemblea di escludere o limitare il diritto spettante ai soci, al fine di evitare operazioni in pregiudizio della minoranza. In particolare, con l’art. 2481 bis c.c., il legislatore ha inteso dettare nella società a responsabilità limitata una disciplina dell’aumento di capitale a pagamento autonoma rispetto a quella della società azionaria. Tuttavia, sebbene nella disciplina della società azionaria si parli di diritto di opzione, mentre nella società a responsabilità limitata si parli di diritto di sottoscrizione, i due concetti sono essenzialmente assimilabili. Il diritto di sottoscrizione consiste nella facoltà di aderire alla decisione di aumento di capitale, per tutta o una parte della quota di propria spettanza, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima: esso va ricondotto alla nozione civilistica dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c. L’autonomia privata si esplica anche con riferimento ai termini e alle modalità di esercizio del diritto, in quanto l’art. 2481 bis c.c. rimette la loro determinazione alla delibera assembleare di aumento. L’unica indicazione contenuta nella norma riguarda il termine (minimo) per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, che non può essere inferiore a trenta giorni. Tale termine ha natura inderogabile.
L’aumento di capitale a pagamento comporta un aumento sia del capitale nominale, sia del patrimonio sociale, mediante conferimento alla società di nuove risorse. L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento di capitale, ma con il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, ovvero, se prevista, anche dei terzi. Tale dichiarazione si manifesta, appunto, con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato. Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Alla natura consensuale del negozio di sottoscrizione consegue che il mancato adempimento delle obbligazioni di versamento in proporzione alla quota di partecipazione sottoscritta non incide sull’avvenuto perfezionamento del contratto, attendendo invece alla fase esecutiva dell’accordo già concluso.
Considerato che il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e che l’art. 2482 quater c.c. prevede la regola della immodificabilità delle quote anche in caso di riduzione del capitale per perdite, deve ritenersi che anche l’azzeramento del capitale sociale per perdite non comporti l’estinzione della partecipazione. Tuttavia, poiché l’inderogabilità di tale regola riguarda l’attribuzione del diritto e non il suo esercizio, coloro che non partecipano all’aumento del capitale successivo alla riduzione – mediante la sottoscrizione – perdono la qualità di soci e i relativi diritti.
Il socio non sottoscrittore mantiene sempre la legittimazione ad impugnare, sebbene la sua partecipazione sia stata azzerata dall’operazione sul capitale, ciò in quanto la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c.
Illegittimità della delibera di aumento di capitale che obbliga il socio al conferimento in natura
È illegittima la delibera assembleare che, nel quadro di un’operazione di aumento di capitale scindibile, preveda in capo a un socio l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura e, in mancanza di esercizio di tale diritto d’opzione, la possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione sull’inoptato. In tal caso, infatti, il socio verrebbe posto di fronte all’alternativa se perdere la proprietà del bene e mantenere intatta la propria partecipazione o perdere (o vedersi diluita) la propria partecipazione, mantenendo la proprietà del bene.
L’illegittimità della delibera che prevede una tale operazione non verrebbe inficiata da eventuali patti parasociali, dato che essi riguardano i rapporti tra soci e non possono, quindi, determinare il comportamento di questi ultimi verso la società.
Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese
L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell’amministratore, che questo si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). [ LEGGI TUTTO ]
Aumento di capitale di s.p.a. e discrezionalità degli amministratori di avviare la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti del socio inadempiente
L’art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l’obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.
Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell’adempimento – per la parte non ancora liberata – è materia rientrante nell’esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.
Sottoscrizione di aumento di capitale oltre il termine
La sottoscrizione dell’aumento di capitale avvenuta fuori termine va considerata inefficace. Non essendosi “realizzato” detto aumento di capitale, almeno relativamente al sottoscrittore tardivo, appare evidente che la somma in parola deve essere restituita al soggetto che l’ha inutilmente erogata in quanto il pagamento è avvenuto per la liberazione del deliberato aumento di capitale, ma il debito non esisteva perché era già spirato il termine per il pagamento. Dunque, ai sensi dell’art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l. e successivo bilancio infrannuale
La preclusione di cui all’art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che impedisce di impugnare detta delibera ove sia già stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, non opera in caso di successiva situazione patrimoniale redatta per i fini di cui all’art. 2482-bis c.c., ossia in vista delle delibere assembleari conseguenti alla perdita del capitale. La delibera relativa alla situazione intermedia è diversa ed autonoma rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. In ragione dell’incomparabilità e disomogeneità in via astratta dei due documenti informativi va esclusa la preclusione in questione, non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale ex artt. 2482-bis, 2446 e 2447 c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d’esercizio.
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Rinuncia del socio al diritto di opzione a favore di srl dal medesimo amministrata: azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Ove l’azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico [ LEGGI TUTTO ]
Azzeramento del capitale sociale per perdite e successivo aumento con sottoscrizione integrale dei soli soci presenti in assemblea
In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l’azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve ritenersi lecita la prassi consistente nella sottoscrizione immediata e per intero del capitale ad opera dei soli soci presenti, [ LEGGI TUTTO ]
Riduzione del capitale, utili di periodo e interesse alla stabilità della delibera di ricostituzione del capitale sociale
La delibera con cui l’assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità [ LEGGI TUTTO ]