Retribuzione annuale dei sindaci in assenza di sua fissazione da parte dello statuto o della delibera di nomina
L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Si afferma, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2402 c.c. è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia [ LEGGI TUTTO ]
Valutazione equitativa e rivalutazione monetaria del danno arrecato dagli amministratori al patrimonio sociale quale debito di valore
Le mere irregolarità formali nella redazione del bilancio ovvero nella tenuta della documentazione contabile, anche se potenzialmente indiziarie di condotte censurabili, non costituiscono di per sé fonte di danno per la società, occorrendo sempre la verifica circa l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società in conseguenza di tali condotte.
Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).
Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.
Transazione parziale e responsabilità ex art. 96 c.p.c. nell’ambito di un giudizio di accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società di capitali
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società di capitali, le transazioni stipulate da alcuni soltanto dei convenuti con l’attore hanno natura parziaria, essendo riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria. Di conseguenza, posto che la transazione parziale determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e tenuto conto del fatto che essa non può condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, nel caso in cui i debitori transigenti abbiano versato una somma pari o superiore alla quota ideale di debito ad essi imputabili, il debito residuo dei debitori non transigenti si riduce in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dai condebitori in forza della transazione.
Sussiste la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. del convenuto che, nel corso del giudizio, dopo aver presentato, congiuntamente agli altri convenuti, una proposta transattiva, si sia immotivatamente reso indisponibile a concludere le trattative, costringendo gli altri convenuti a negoziare una diversa proposta transattiva e dilatando ingiustificatamente la durata del giudizio.
Sopravvenuta carenza di legittimazione ad impugnare per perdita della qualità di socio nell’azione di annullamento di delibera assembleare
Il principio secondo cui non è sufficiente che le condizioni dell’azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano presenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche quando il giudice si pronuncia sulla domanda, si applica anche con riguardo alle azioni promosse per fare annullare le deliberazioni assembleari [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibere di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., perdita della qualità di azionista in capo all’attore in corso di causa e legittimazione ad agire
In pendenza del giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., la perdita della qualità di azionista in capo alla parte attrice importa l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’attore. Infatti, da un lato, l’annullamento delle deliberazioni [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione [ LEGGI TUTTO ]
Determinazione del prezzo della partecipazione azionaria in applicazione della clausola russian roulette
Per la sua intrinseca struttura, la clausola antistallo russian roulette assicura l’equilibrio negoziale, indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio è garantito dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo.
Il meccanismo complessivo prevede che al potere, in capo alla parte che ha assunto l’iniziativa, di determinare il corrispettivo per la compravendita delle azioni faccia da contraltare il diritto potestativo della parte oblata di approfittare, in un senso o nell’altro, di valutazioni erronee per difetto o per eccesso. In definitiva, può affermarsi che l’effetto sostanzialmente espropriativo non è corretto tanto dall’adozione necessaria di criteri oggettivi trasparenti per la determinazione del prezzo, quanto piuttosto dallo stesso procedimento di individuazione del socio uscente predisposto dalla clausola, a cui è da ultimo è rimessa la scelta circa il tipo di operazione da compiere.
Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.
La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo anzi l’archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]