Sull’applicazione analogica dell’art. 2437-ter, sesto comma, c.c.
L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto. La norma presuppone dunque che l’organo amministrativo abbia riconosciuto una determinata delibera come potenzialmente idonea a determinare il recesso dei propri soci e abbia provveduto nelle forme di legge alla stima delle azioni di cui è titolare il socio recedente. Essa, tuttavia, deve ritenersi applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’organo amministrativo non abbia riconosciuto la legittimità del recesso del socio e provveduto alla stima delle azioni, poiché in tal caso il Tribunale può, ancorché in via incidentale e senza efficacia di giudicato, procedere ad una deliberazione sulla legittimità del recesso esercitato dal socio.
Responsabilità della società e dell’amministratore delegato per l’ adozione di un rapporto di concambio incongruo
Il diretto contributo causale dell’amministratore delegato, con dolo o colpa, nell’adozione di un rapporto di concambio irragionevole configura indiscutibilmente un’ ipotesi di “danno diretto” maturato in capo ai singoli azionisti, i quali [ LEGGI TUTTO ]