Debiti relativi all’azienda ceduta e subentro del cessionario nei contratti del cedente
La norma di cui all’art. 2558 deve applicarsi ogni qual volta il debito del cedente l’azienda si ricolleghi a posizioni contrattuali non ancora definite, mentre la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguarda il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.
In tema di cessione di azienda e posizione creditoria del terzo, ai fini dell’accertamento del subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente con il terzo ceduto ai sensi dell’art. 2558 c.c., il rapporto contrattuale tra cedente e terzo ceduto deve risultare stipulato per l’esercizio dell’azienda, non ancora cessato, non deve avere carattere personale e non deve essere oggetto di espressa pattuizione tra cessionario e cedente volta ad escludere il subentro nel rapporto con il ceduto.