Successione nei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società
Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che può definirsi, in senso lato, successorio, in forza del quale alla società estinta subentrano i (cessati) soci. Il fenomeno successorio non necessita di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati.
La disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l’art. 2490, co. 6, c.c. prevede la cancellazione d’ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione dell’ente e a fornire adeguata tutela all’interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l’individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.
Estinzione di società e trasferimento dei rapporti giuridici in capo ai soci
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (rinvio a Cass. SS.UU. 12/3/2013 n. 6070 con cui è stato affermato il principio in questione, poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze coeve n. 6071 e 6072 del 12/3/2013).
L’estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio… esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato” (rinvio a Cass. 24/12/2015 n. 25974).
L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio … con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso… con la conseguenza che gli ex soci non hanno legittimazione a farli valere in giudizio” (rinvio a Cass. 15/11/2016 n. 23269).
In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto e illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicchè i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa” (rinvio a Cass. 29/7/2016 n. 15782).
Deve escludersi che il semplice inserimento di una posta controversa, oggetto di contenzioso, nel bilancio finale di liquidazione sia sufficiente per far conseguire alla pretesa creditoria, ad essa sottesa, la sua trasferibilità in capo ai soci e, ciò, in luogo dell’altrimenti necessario riconoscimento giudiziale a cui la società, titolare della pretesa stessa, ha mostrato di voler rinunciare, avendo proceduto alla propria cancellazione subito dopo essersi vista negare in giudizio il riconoscimento della pretesa a cui ambiva.
Successione dei soci di società di persone estinta nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell’avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all’ordinario svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’ente. Le stesse [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione di una società e successione dei rapporti attivi in favore dei soci
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, “pendente societate”, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare [ LEGGI TUTTO ]