Invalidità della delibera assembleare di s.r.l. per partecipazione di un soggetto non legittimato
La delibera assembleare di una s.r.l. è invalida se assunta con il voto determinante di un soggetto non legittimato ad esercitare i diritti sociali. In caso di trasferimento mortis causa di quote sociali, l’erede o legatario acquista la qualità di socio e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali solo dopo aver adempiuto alle formalità pubblicitarie previste dall’art. 2470 c.c., tra cui il deposito presso il registro delle imprese della documentazione attestante la qualità di erede/legatario. La mancata iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese comporta l’inefficacia dello stesso nei confronti della società, senza possibilità di provare la conoscenza del trasferimento da parte degli organi sociali. Pertanto, è invalida la delibera assunta con il voto determinante dell’erede non iscritto, in quanto soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato all’esercizio dei diritti sociali.
Intestazione fiduciaria di quote di S.r.l.
L’intestazione fiduciaria di quote di S.r.l. integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente, di natura obbligatoria, sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo le quote stesse secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento delle quote (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicchè, nel negozio fiduciario, le quote escono realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, escono realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.
La prova del patto fiduciario grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione e non incontra i limiti previsti per la simulazione (sia essa assoluta o relativa). Quanto alla prova per testimoni, essa è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento
L’atto di cessione di quote di S.r.l. non comprende anche il finanziamento già effettuato dal cedente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, dal momento che del finanziamento, una volta effettuato dal socio, diviene titolare la società finanziata ed il socio finanziante perde la titolarità dei beni trasferiti (ossia, del denaro) ed acquista, nei confronti della società finanziata, un diritto di credito avente ad oggetto la loro restituzione e regolato dall’accordo di finanziamento e dall’art. 2467 c.c.
Trasferimento fiduciario di quote di s.r.l. e legittimità del sequestro giudiziario delle stesse in seguito al venir meno degli obblighi fiduciari
Lo schema del negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro, “inter partes” ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo. L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale [ LEGGI TUTTO ]
Trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata: i requisiti di forma
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta [ LEGGI TUTTO ]
Sulla prova della rinuncia alla condizione risolutiva espressa
Il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale “con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio” e in quanto tale [ LEGGI TUTTO ]