Cessione di ramo di azienda e violazione di marchio del cessionario da parte del distributore del cedente che continua a fabbricare e vendere beni recanti il marchio
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l’attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
Trasferimento d’azienda cui ineriscano contratti i cui crediti relativi siano stati in precedenza ceduti a terzi
Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l’azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il trasferimento dell’azienda, il nuovo imprenditore, pur potendo entrare nella titolarità del contratto in base all’accordo di trasferimento, non acquisisce i crediti stessi.
Diritti dei lavoratori e trasferimento d’azienda o di parte di azienda
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, è sufficiente che il complesso organizzato dei beni dell’impresa sia passato [ LEGGI TUTTO ]