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Traslatio iudicii ed estinzione del giudizio ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.

In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente va effettuata mediante comparsa – o con atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. – da notificarsi alla controparte o, se quest’ultima non costituita, al relativo procuratore costituito, entro il termine di legge assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza, a pena di estinzione del processo.

Azione sociale di responsabilità davanti al giudice incompetente e traslatio iudicii

In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa – o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. – da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza. Se la forma dell’atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.

2 Ottobre 2015

Esclusione di socio di s.r.l., traslatio iudicii e arbitrato irrituale.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità del secondo comma dell’art. 819 ter c.p.c. (Corte costituzionale, 19 luglio 2013 n. 223), il principio della traslatio iudicii di cui all’art. 50 c.p.c. deve trovare applicazione anche nei rapporti tra processo e arbitrato irrituale, attesa l’idoneità anche di quest’ultimo a definire la controversia insorta tra le parti (nella specie il Tribunale considera tempestiva la impugnazione della delibera di esclusione del socio proposta avanti all’a.g.o. e solo successivamente in sede arbitrale).

17 Giugno 2014

Adesione delle parti circa l’incompetenza del giudice adito e clausola compromissoria

La disposizione dell’art. 38 comma 2 c.p.c., a mente del quale “quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, è applicabile anche al caso in cui l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto per essere competente l’arbitro in ragione di clausola statutaria.

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