Nullità della transazione stipulata fra un amministratore ed un sindaco avente ad oggetto il compenso di quest’ultimo
La transazione stipulata da un amministratore – sia pure munito di delega – ed un sindaco avente ad oggetto (o per effetto) il riconoscimento a quest’ultimo di compensi superiori quelli determinati all’atto della sua nomina è nulla, essendo tale determinazione di inderogabile competenza assembleare e trovando pertanto applicazione il disposto del secondo comma dell’art. 1966 c.c. a mente del quale “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”.