Amministratore di fatto e competenza della Sezione Specializzata
Le domande risarcitorie relative alla responsabilità dell’organo amministrativo di una s.r.l., sia pure con riferimento ad una carica ricoperta senza formale investitura, rientrano nell’ambito della previsione dell’art. 3 lett. a) del d. lgs. 168/2003 laddove riserva alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa le azioni da chiunque promosse contro i componenti dell’organo amministrativo. Afferma, al riguardo, la suprema corte che “Appartengono alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, le azioni di responsabilità, da chiunque promosse, nei confronti degli amministratori di fatto di una società di capitali, dal momento che, da un lato, non vi sono ragioni per discriminare il caso della gestione di fatto di una società ai fini della definizione della competenza delle dette sezioni specializzate e, dall’altro, depone in tal senso la formulazione letterale dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, che, richiamando tutti i “rapporti societari”, va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma.” ( Cass. 2.8.2018 n. 20441).
La figura dell’amministratore di fatto delineata dalla giurisprudenza presuppone l’esercizio di attività di gestione dell’impresa continuativa e sistematica con autonomia decisionale e funzioni operative esterne di rappresentanza di cui sono indici sintomatici l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nei rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti attraverso il conferimento di deleghe o di ampie procure generali ad negotia in settori nevralgici dell’attività di impresa e la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria nell’inerzia costante e nell’assenza abituale dell’amministratore di diritto.
Ove non impugnata, la transazione stipulata tra l’amministratore e la società preclude l’esercizio di qualsiasi azione risarcitoria, anche a titolo di ripetizione di indebito, nei confronti dello stesso amministratore, anche ove siano avanzate censure di conflitti di interesse sull’operato dei soggetti coinvolti.
Concorrenza sleale (confusoria) ‘interferente’: la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Si ha competenza funzionale della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 del D. Lgs. 168/2003 e 134, comma 1, lettera a) del C.p.i., laddove, sulla base della domanda cautelare proposta, la concorrenza sleale interferisca con l’esercizio di diritti di proprietà industriale.
Sottoscrizione di aumento di capitale e responsabilità della società emittente per informazioni mendaci
In tema di responsabilità della società emittente per diffusione di informazioni mendaci in occasione di aumento di capitale sociale, l’espressa invocazione di una responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. quale presupposto di una responsabilità ex art. 2049 c.c. della società è idonea a radicare la competenza del tribunale delle imprese.
Competenza del Tribunale delle Imprese sulla azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 l.f. e sulla domanda di pagamento del compenso di un ex amministratore di una società
L’ azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva [ LEGGI TUTTO ]
Potere del Tribunale delle Imprese di nomina del liquidatore di Srl
La richiesta di nomina di liquidatore di Srl a norma degli artt. 2487 ss. c.c. rientra tra i procedimenti camerali involgenti società di capitali devoluti alla competenza del Tribunale delle Imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e competenza del tribunale per le imprese
Un ricorso ex art. 702 c.p.c. avente ad oggetto un impegno della resistente ad acquistare quote di una società a responsabilità limitata, corredato da un impegno ad eseguire i finanziamenti “ da parte dei soci” deve ritenersi di competenza del tribunale delle imprese. Pertanto il ricorso, in ragione della esclusiva competenza del giudice monocratico nel procedimento previsto da tale norma, deve essere dichiarato inammissibile.
Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell’organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003.
Tutela cautelare avente ad oggetto la revoca dell’amministratore unico, l’inibizione dello svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci e l’accesso alla documentazione sociale contabile e relativa al generale andamento di società a responsabilità limitata
Sussiste la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, ivi inclusa l’istanza cautelare volta ad ottenere l’accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale. [ LEGGI TUTTO ]