Contraffazione di brevetto. Rilevanza del criterio dell’equivalenza
In tema di determinazione dell’ambito di estensione della tutela brevettuale e determinazione del criterio della “equivalenza” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 c.p.i., non sussiste la fattispecie della contraffazione per equivalenza nel caso in cui la variazione apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato non sia marginale ed escluda l’utilizzazione anche solo parziale del brevetto anteriore.
Presupposti e criteri valutativi della contraffazione brevettuale per equivalenti (triple identity test)
In tema di anteriorità in materia brevettuale, ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.i., l’arte nota, quale insieme di tutte le conoscenze accessibili, non è concetto circoscritto ai soli insegnamenti rinvenibili in brevetti validi: alla tecnica nota [ LEGGI TUTTO ]