Assenza di soggettività giuridica in capo al trust
Effetto peculiare del trust non è quello di dare vita a un nuovo soggetto di diritto, bensì quello di istituire un patrimonio destinato a un fine prestabilito: deve pertanto escludersi che il trust possa essere ritenuto titolare di diritti alla stregua di un ente dotato di personalità giuridica o di autonoma soggettività, ancorché limitata, o ai soli fini della trascrizione. Il trust, infatti, si deve qualificare alla stregua di un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al trustee, con la conseguenza che il trustee rimane l’unico soggetto di riferimento legittimato nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, ma in quanto soggetto che dispone in via esclusiva dei diritti sul patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.
Abuso di maggioranza ed esercizio dei diritti sociali relativi a una partecipazione conferita in trust
L’abuso del diritto della maggioranza dei soci si sostanzia in una lesione del diritto del socio di minoranza, in violazione del canone di correttezza e buona fede, che impone la salvaguardia nell’interesse comune della società. In particolare, l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: (i) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; (ii) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interesse extrasociali. Della prova della sussistenza dell’eccesso di potere è onerata, ex art. 2697 c.c., la parte che, deducendo tale vizio, assume l’illegittimità della deliberazione. L’annullabilità della delibera assembleare per abuso di maggioranza costituisce l’unica ipotesi in cui il giudice può procedere ad un esame nel merito della deliberazione assembleare e non di mera legalità formale.
L’invalidità della delega conferita da un socio a un proprio rappresentante per il voto in un’assemblea di s.r.l. si risolve in un motivo di annullamento della deliberazione qualora il voto espresso dal non legittimato sia stato determinante.
Nell’eventualità di impugnazione di delibera assembleare, incombe sulla società l’onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione; tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al trustee, il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio. Ne consegue che, nell’ipotesi di partecipazione sociale conferita in trust, il suo trustee è l’unico soggetto legittimato all’esercizio dei relativi diritti sociali.
Nullità del trust autodichiarato in cui disponente trustee e beneficiario coincidono
I soggetti che costituiscono il trust (disponente, trustee e beneficiario) non possono coincidere, in quanto il trust istituisce in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a vantaggio del beneficiario e che, di conseguenza, ove tali figure coincidano (come nell’atto di trust per cui è causa), la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena.
Ne segue che tale tipologia di trust deve ritenersi affetta da nullità, in quanto priva di uno degli elementi costitutivi, secondo quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja (cfr. Cass. Civ. n. 12718/2017).
In altri termini, il disponente potrà mantenere, secondo quanto previsto dalla norma, alcune prerogative, ma non potrà mai coincidere con la figura del trustee e con il beneficiario, pena il totale snaturamento dell’istituto e la conseguente nullità dello stesso.
Trust liquidatorio e cancellazione della cancellazione di società di capitali dopo le Sezioni Unite
Qualora si accerti che il liquidatore e i soci, nonostante la redazione e l’approvazione formale di un documento denominato bilancio finale di liquidazione, non abbiano in realtà assolto in alcun modo il procedimento liquidatorio, avendo invece rinviato a data futura e incerta la liquidazione in senso proprio (nella specie, affidando a un trustee tali compiti in relazione al patrimonio aziendale oggetto di conferimento in trust), [ LEGGI TUTTO ]
Estinzione di trust liquidatorio e successione nel passivo trust
Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.
Sostituzione in via cautelare del trustee di trust liquidatorio in conflitto di interessi
Nel trust liquidatorio il trustee (anche liquidatore e socio-creditore della società disponente), il cui operato non sia soggetto a controlli – attesa la mancata nomina di un c.d. enforcer («guardiano») –, può essere sostituito in via cautelare, su ricorso ex art. 700 c.p.c. del creditore non soddisfatto, con un professionista terzo e imparziale nominato dal giudice, qualora il trustee [ LEGGI TUTTO ]