hai cercato per tag: tutela-autorale - 6 risultati
19 Settembre 2022

Responsabilità dell’amministratore di piattaforma peer-to-peer per diffusione non autorizzata di opere protette dal diritto d’autore

Con riferimento ad una piattaforma che utilizza il sistema peer-to-peer in relazione alla diffusione non autorizzata di opere protette, benché dette opere siano messe online su tale piattaforma non dagli amministratori di essa ma dai suoi utenti e che nessun contenuto protetto sia fisicamente presente all’interno della piattaforma stessa, la responsabilità (in concorso con detti utenti) degli amministratori di tale piattaforma deve essere confermata laddove essi intervengano con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento nel consentire o facilitare l’accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent che consentono agli utenti della medesima di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).

Senza la messa a disposizione e la gestione da parte dei suddetti amministratori di una tale piattaforma, infatti, le opere in questione non potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet sarebbe più complessa. Deve dunque ritenersi che essi svolgano un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione delle opere in questione. A tal proposito, la condotta del gestore della piattaforma deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui è causa e che consentono di trarre, direttamente o indirettamente, conclusioni sul carattere intenzionale o meno del suo intervento nella comunicazione illecita di detti contenuti: qualora risultasse che l’utilizzo principale o preponderante della piattaforma contestata consiste nella messa a disposizione del pubblico, in modo illecito, di contenuti protetti, tale circostanza figurerebbe tra gli elementi pertinenti al fine di determinare il carattere intenzionale dell’intervento di detto gestore. La pertinenza di una circostanza siffatta è ancora maggiore qualora detto gestore si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore sulla sua piattaforma.

28 Aprile 2022

Tutela autorale del progetto architettonico per la pedonalizzazione di un asse viario cittadino secondo lo stile delle ramblas spagnole

In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi. La legge n. 633/1941 tutela all’art. 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell’architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere). [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur muovendo dalla medesima idea ispiratrice, i progetti delle parti in causa fossero dotati ciascuno di una propria individualità rappresentativa, e, per l’effetto, accertata l’assenza di plagio/contraffazione, ha rigettato le pretese di parte attrice].

20 Aprile 2022

Protezione della tutela autorale su un progetto architettonico di un punto vendita

I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.

L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.

Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.

In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.

25 Settembre 2018

La tutela del diritto d’autore di una comunicazione pubblicitaria

La normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela [ LEGGI TUTTO ]

24 Dicembre 2015

Ambito di applicazione della tutela autoriale e della tutela brevettuale in relazione ai metodi di trattamento terapeutico

Oggetto di protezione del diritto d’autore è esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. Anche laddove [ LEGGI TUTTO ]