Divieto di reformatio in peius in materia brevettuale e tutela del segreto commerciale
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè [ LEGGI TUTTO ]
Prelievo di somme dai fondi sociali e giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c.
Il prelievo di somme dai fondi sociali da parte del liquidatore a titolo di acconto onorari e spese per l’attività svolta, in assenza di una preventiva delibera formale dell’assemblea dei soci, non costituisce giusta causa di revoca del liquidatore [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale confusoria
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo. [ LEGGI TUTTO ]
L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione delle delibere assembleari self-executing; potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea
In tema di sospensione degli effetti delle delibere assembleari self-executing di una società a responsabilità limitata, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, più precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Il concetto di esecuzione può, quindi, essere semplicemente inteso quale momento puramente attuativo degli effetti di un atto deliberativo. In questa prospettiva, possono pertanto essere sospese quelle deliberazioni assembleari che manifestino una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, bensì di diretta incidenza sul funzionamento degli organi della società. Di conseguenza, è sospendibile una delibera assembleare di nomina degli amministratori di una società, in quanto destinata a produrre i suoi effetti giuridici per l’intero periodo di gestione della società da parte degli amministratori con essa designati, considerando tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti. La sospensione evita, infatti, che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina (di cui sia stata richiesta la sospensione). [Nella specie, dinanzi all’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità di una domanda di sospensione di una delibera di revoca e di nomina dell’organo amministrativo di una s.r.l., il Tribunale di Roma ha colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione, tutt’oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari self-executing, condividendo l’orientamento giurisprudenziale del Trib. Roma, 30 aprile 2015].
É da escludere la possibilità di ricorrere all’applicazione, in via analogica, dell’art. 2367 c.c. in tema di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata. Infatti, la disciplina della convocazione dell’assemblea non presenta alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente, costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali in una s.r.l. Di conseguenza, l’apparente lacuna contenuta nell’art. 2479 bis c.c. – la cui norma prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma non i soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare – deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata. E tale autointegrazione passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista ex art. 2479 c.c., in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in questo modello societario. Dunque, sulla scorta di tale ricostruzione, il potere di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. può essere attribuito al socio titolare di un terzo del capitale sociale.
Peraltro, in risposta al quesito se l’autonomia statutaria di una s.r.l. possa escludere in radice la legittimità dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani dei soli amministratori per accentuare il profilo capitalistico della società, il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, ciò in forza della disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, la quale costituisce regola di garanzia inderogabile. [Nel caso di specie, l’amministratore unico della società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta al fine di far dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta all’esito della sua assemblea dei soci. Inoltre, considerato che lo statuto sociale della società Beta espressamente riservava agli amministratori il potere di convocare l’assemblea, l’attore evidenziava come questa fosse stata illegittimamente convocata da parte della società Beta in quanto socia della società Alfa e titolare del 50% del suo capitale sociale. Sulla base dei principi sopra delineati, il Tribunale di Roma rilevava, tuttavia, l’assenza di ogni vizio inerente alla convocazione dell’assemblea della società, condividendo così un orientamento oramai consolidato in materia, che trova cristallizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821) nonché in diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Novara, 21 aprile 2009; v. anche Trib. Milano, 10 novembre 2014; Trib. Milano 11 novembre 2013)].
Sospensione cautelare della delibera di revoca del liquidatore di una srl e irregolare costituzione dell’assemblea totalitaria
In una srl, una deliberazione deve intendersi validamente adottata dall’assemblea totalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis ult. co. c.c. solo quando tutti i soci vi partecipano e tutti gli amministratori e sindaci (ovvero, come nel caso di specie, i liquidatori) sono presenti o informati della riunione, sempre che nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento; [ LEGGI TUTTO ]
Streaming illegale di partite di calcio: responsabilità dei ISPs e limite dei siti “alias”
Ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 70/2003, l’autorità giudiziaria può ordinare al prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, di [ LEGGI TUTTO ]
Il fornitore di servizi di hosting che compie attività di organizzazione e promozione dei contenuti caricati dagli utenti non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Direttiva 2000/31 e dall’art. 16 D. Lgs. 70/2003
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell’ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.
Il gestore della piattaforma [ LEGGI TUTTO ]
Tutela dei disegni e modelli in via cautelare
Il giudizio di contraffazione di un modello industriale deve essere condotto sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi di dissomiglianza o somiglianza, deve cioè esprimersi una valutazione di sintesi degli elementi formali decorativi che [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro conservativo e presupposti per la sussistenza del periculum in mora in caso di responsabilità contrattuale
L’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo; [ LEGGI TUTTO ]