Usufrutto di titoli azionari e garanzia ex art. 1002 c.c.
L’obbligo di garanzia di cui all’art. 1002 c.c. non trovi spazio applicativo nel caso di usufrutto di azioni, dal momento che lo “sdoppiamento” dei titoli ex art. 2025 c.c. rende superfluo l’obbligo di “restituire” la res in capo all’usufruttuario. Quest’ultimo, infatti, riceve un titolo del tutto distinto e diverso, rispetto a quello originario, che il nudo proprietario-proprietario non ha interesse ad ottenere. Al termine dell’usufrutto, invero, si effettueranno le annotazioni del caso sul titolo del proprietario e sul libro soci e il diritto del proprietario si espanderà nuovamente per essere venuto meno il vincolo reale, senza necessità di ottenere la restituzione di alcunché. Non sussistendo alcuna obbligazione di reintegrazione nel possesso della res, conseguentemente non sussiste alcuna necessità di fornire una garanzia specifica a copertura dell’obbligazione de qua. Inoltre, nel caso di usufrutto di partecipazioni azionarie, l’uso del bene non comporta alcuna “consumazione” del bene stesso, dovendosi sempre considerare che – a differenza di quanto accade per i beni materiali – l’esercizio di taluni diritti, connessi alla titolarità di una partecipazione sociale, non comporta sempre un potere di incidere in via diretta sul valore della partecipazione stessa, dal momento che “partecipazione” e “patrimonio” nell’ambito societario non sono concetti che stanno sullo stesso piano. D’altro canto è insito nella natura della “partecipazione” una oscillazione fisiologica del valore del titolo, dipendente per lo più da fattori intrinseci e non “controllabili” dall’usufruttuario. Così come va considerato che una certa “discrezionalità” nell’esercizio dei diritti amministrativi da parte dell’usufruttuario è ineliminabile e non sindacabile dal nudo proprietario. Elementi tutti che – diversamente opinando – renderebbero alquanto ardua la determinazione dell’ammontare della garanzia, ovvero tanto gravosa, da giungere ad annullare il contenuto stesso del diritto di usufrutto.
Usufrutto di azioni e nuda comproprietà
Nel caso di azioni in usufrutto, il diritto di voto è normalmente attribuito (salvo convenzione contraria) all’usufruttuario (ex art. 2352 c.c.) e costui deve esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio nudo proprietario. Nell’ipotesi di violazione dei doveri discendenti dalla disciplina propria dell’usufrutto, l’unico rimedio esperibile [ LEGGI TUTTO ]