Deliberazione assembleare di s.r.l. in difetto di regolare convocazione e onere della prova
L’art. 2479 ter, co. 3, c.c. (che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione) tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l’avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto; non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea (fermo rimanendo che in virtù del richiamo all’art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione).
Nel caso di deliberazione adottata dall’assemblea di una società a responsabilità limitata, in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci – personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega – incombe su colui il quale impugna la deliberazione l’onere di provare il carattere non totalitario dell’assemblea.
In tema di prova dell’assenza all’assemblea dei soci, occorre rilevare che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, destinata a produrre effetti esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell’ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi, onde consentire l’adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell’interessato stesso. Tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà preclude in radice la possibilità di una sua automatica utilizzazione all’interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile.
Ove sia prodotta in giudizio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essa non può assumere il valore di prova legale, come invece l’atto notorio, per contrastare il quale sarebbe necessaria la querela di falso, ma il giudice è tenuto soltanto a valutare adeguatamente, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno del fatto e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.
L’ordine del giorno può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, non è necessaria l’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica.
Nullità del verbale precompilato e abuso di potere del socio di maggioranza
Qualora il verbale di assemblea dia atto dell’intervento dell’attore, delle manifestazioni di voto, delle delibere adottate, dell’avvenuta lettura da parte del Notaio rogante dei presenti e la loro espressa approvazione, questo deve essere considerato conforme alle previsioni ex. art. 2375 c.c. anche qualora il verbale stesso sia stato precompilato (come avviene per prassi comune).
Il fenomeno dell’abuso del potere della maggioranza ricorre quando una delibera assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza: si fa cioè riferimento ai casi in cui il principio di maggioranza, utilizzato in tutte le delibere assembleari societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare, senza tuttavia violare formalmente alcuna disposizione di legge, o di atto costitutivo. In assenza di una disciplina normativa che sanzioni ed inquadri l’abuso di maggioranza, la giurisprudenza ha dapprima ritenuto che si configuri l’abuso ogniqualvolta la delibera sia volta all’esclusiva lesione degli interessi della minoranza, per poi concentrarsi sulla verifica del rispetto del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale. In questo modo, la maggioranza, ad esempio, avrebbe l’obbligo di considerare anche le determinazioni dei soci di minoranza perché finalizzate ad un interesse comune, quello sociale appunto (si veda ad es. Tribunale di Roma, 31 marzo 2017, n. 6452).
Inidoneità della delibera che ha approvato la richiesta di un finanziamento ai soci a fondare un credito della società verso il singolo socio, in assenza di sua successiva adesione
La delibera dell’assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di revoca e sostituzione del C.d.A. e mancata indicazione dei votanti
La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica [ LEGGI TUTTO ]
Funzione e struttura del verbale delle deliberazioni dell’assemblea dei soci
Posto che la funzione della struttura del verbale delle deliberazioni dell’assemblea dei soci è quella di offrire una facile opportunità di riscontro della formazione dell’assemblea, al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo e dell’esito delle votazioni, non è necessario che i soci debbano essere identificati con generalità complete, essendo sufficiente, fatto salvo il caso di omonimia, riportare il nome ed il cognome nel verbale o nei documenti ad esso allegati [ LEGGI TUTTO ]
Omessa trascrizione della delibera assembleare di srl, funzione della trascrizione delle delibere assembleari nei libri sociali
L’omessa trascrizione nei libri sociali della delibera assembleare adottata da una società a responsabilità limitata non ne determina automaticamente l’inesistenza; si tratta di un vizio di forma che non inficia la validità o l’efficacia dell’atto, ove sia provata l’esistenza del documento ed il motivo per cui esso non è stato trascritto (nel caso di specie la delibera assembleare non era stata trascritta per una dimenticanza del commercialista).
La trascrizione delle delibere assembleari di una srl nei libri sociali non ha la funzione di rendere opponibile alla società o ai terzi la delibera stessa, ma quella [ LEGGI TUTTO ]