Sequestro giudiziario di azioni, efficacia della prelazione statutaria e conseguenze della sua violazione
Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall’eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).
Con l’inserimento della clausola di prelazione nell’atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell’ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l’atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell’orbita più specifica della normativa societaria.
Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi “efficacia reale” i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell’oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d’inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.
Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.
Cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.
Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno [ LEGGI TUTTO ]
Divieto di domande nuove, impugnativa di delibera per conflitto d’interessi, fondamento della clausola statutaria di prelazione e conseguenze in caso di sua violazione
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni [ LEGGI TUTTO ]