Violazione della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto di cessione di quote
La costituzione, pochi mesi dopo la cessione delle quote di una società, di una nuova società concorrente con la predetta, costituisce violazione del patto di non concorrenza, a nulla rilevando che il socio cedente si sia servito di una società fiduciaria. Lo schermo offerto dalla fiduciaria non solo non esonera il cedente dal rispetto dell’impegno assunto, ma dimostra la piena consapevolezza di violare il patto di non concorrenza. È irrilevante accertare se il cedente abbia esercitato funzioni gestorie, poiché l’avere costituito la società, operante in concorrenza con quella di cui aveva ceduto le quote, già integra l’inadempimento dell’obbligazione negoziale. Non può dubitarsi che la società costituita in concorrenza sia indirettamente controllata dal cedente qualora questi detenga il 50% del capitale sociale. Non è dunque la mera partecipazione sociale a comportare la violazione del patto di non concorrenza, ma l’avere dato vita ad un’impresa concorrente con quella di cui le quote erano state cedute, malgrado l’impegno assunto di astenersi da ogni iniziativa in tal senso.
La violazione del patto di non concorrenza
Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione del database dei clienti; iii) l’assunzione di numerosi dipendenti dell’impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell’impresa concorrente.
La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l’ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.
Violazione di patto di non concorrenza e tutela cautelare
Sussiste un rapporto di concorrenza tra due imprese che operino nel medesimo settore, anche se le stesse si collocano a livelli diversi della produzione interagendo la prima con una clientela composta di imprenditori e la seconda con i consumatori finali. Possono trovarsi in situazione di concorrenza anche imprese i cui prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatori ma che operano in una diversa fase della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di un determinato bene.
A fronte dell’inadempimento di ordini inibitori (quale quello di non svolgere attività in concorrenza) solo una misura di “coercizione indiretta” come quella introdotta dall’art 614 bis cpc offre una tutela effettiva al creditore, che si vede riconoscere una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva. I parametri di riferimento che il giudice deve utilizzare per la determinazione della somma di cui al primo comma della norma citata sono: il valore della controversia, la natura della prestazione , il danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile.
Dimissioni rassegnate dall’amministratore su richiesta della società e conseguenti alla violazione del patto contrattuale di non concorrenza
Le dimissioni rassegnate dall’amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell’inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]
Patto di non concorrenza
Le condotte di ‘contatto o sviamento’ di clienti richiedono un’attività concorrenziale e quindi imprenditoriale in proprio con acquisizione della clientela e, pertanto, non possono essere integrate nello svolgimento di attività di lavoratore dipendente. [ LEGGI TUTTO ]
Violazione indiretta di contratto di affiliazione commerciale
E’ inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E’ inadempiente all’obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che [ LEGGI TUTTO ]
Patto di non concorrenza esteso all’esercizio dell’attività in qualità di lavoratore dipendente
La clausola di un patto di non concorrenza, che estende il divieto anche all’ipotesi di esercizio dell’attività economica in qualità di lavoratore dipendente, non è da ritenersi violata qualora il dipendente intervenga in aspetti tecnici o riguardanti [ LEGGI TUTTO ]
Tutela cautelare per la violazione di un patto di non concorrenza: valutazioni sull’esistenza del periculum in mora
Nell’ipotesi in cui il debitore di obbligazione pecuniaria contesti l’entità della somma dovuta e domandi la concessione di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., il presupposto del periculum in mora non può dirsi integrato dalla mera possibilità che la somma versata sia dispersa dal creditore, ove quest’ultimo disponga di un patrimonio immobiliare comunque idoneo a garantire eventuali diritti di ripetizione della parte debitrice.
Violazione del patto di non concorrenza con una società poi in liquidazione
Per controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura o di violazione di patto di non concorrenza, che non abbiano profili interferenti con diritti della proprietà industriale, è competente il Tribunale in composizione [ LEGGI TUTTO ]
Violazione di patto di non concorrenza dell’ex socio e criteri di quantificazione del danno.
Nell’ambito di un patto di non concorrenza a carico dell’ex-socio cedente e a favore del cessionario, incluso in un contratto di cessione di quote di una società di capitali, la finalità di proteggere il valore aziendale [ LEGGI TUTTO ]