30 Aprile 2013

Termine di prescrizione dell’azione di responsabilità contro il commissario della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Transazione parziale di uno dei coobbligati in solido.

L’azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell’art. 38 cpv. della legge fallimentare, “è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato”) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l’illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, giusto il disposto dell’art. 2935 c.c. La regola ora enunciata è applicabile anche al commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 199 l.f. che richiama l’art. 38 l.f.

Nel caso di coobbligazione solidale risarcitoria (art. 2055 c.c.), la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. Considerato allora che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista dei successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dai condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.

 

 

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