Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”, può essere superata dalla presenza di plurimi e concordanti elementi (quali, ad esempio, indicazioni non univoche presenti sull’opera, tali da creare ragionevoli dubbi sulla titolarità effettiva dell’opera; la concessione in esclusiva a un terzo, dietro corrispettivo, dei diritti sull’opera raccolte nell’opera compilativa, e così via). La mancata concessione ad una parte dei diritti sulle singole opere contenuti in un’opera collettiva catalogo è un elemento particolarmente significativo per escludere la titolarità dei diritti su un’opera collettiva, a favore invece del soggetto che tali diritti ha effettivamente acquisito, poiché lo stesso art. 3 lda sancisce che “le opere collettive […] sono protette come opere originali”, precisando che la tutela è conferita “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”, sicché la legittima utilizzazione dell’opera collettiva presuppone il consenso degli autori dei singoli contributi, che vengono coordinati e inseriti nell’opera collettiva.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)