Transazione conclusa dal singolo amministratore condannato in giudizio arbitrale promosso dalla società: insussistenza di regresso verso gli altri amministratori
E’ manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.
Del pari, è da ritenersi infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.
(nel caso di specie, la transazione – conclusa a seguito dell’impugnazione del lodo arbitrale da parte dell’amministratore condannato – escludeva fra l’altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell’art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l’accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).