Transazione fra società e possibilità di poterne profittare in capo ad ex amministratori e sindaci
L’accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l’intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l’effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all’effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell’obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all’art. 1304, co. 1.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)