Transazione parziale e responsabilità ex art. 96 c.p.c. nell’ambito di un giudizio di accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società di capitali
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società di capitali, le transazioni stipulate da alcuni soltanto dei convenuti con l’attore hanno natura parziaria, essendo riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria. Di conseguenza, posto che la transazione parziale determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e tenuto conto del fatto che essa non può condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, nel caso in cui i debitori transigenti abbiano versato una somma pari o superiore alla quota ideale di debito ad essi imputabili, il debito residuo dei debitori non transigenti si riduce in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dai condebitori in forza della transazione.
Sussiste la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. del convenuto che, nel corso del giudizio, dopo aver presentato, congiuntamente agli altri convenuti, una proposta transattiva, si sia immotivatamente reso indisponibile a concludere le trattative, costringendo gli altri convenuti a negoziare una diversa proposta transattiva e dilatando ingiustificatamente la durata del giudizio.