Transazione stipulata solo da un condebitore e azione di responsabilità “allargata” esercitata dalla curatela
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, la coincidenza tra l’oggetto della transazione stipulata dalla società e da uno solo dei condebitori e il danno domandato agli altri, fa sì che di tale transazione possano avvalersi anche i condebitori che non abbiano partecipato alla stipulazione, in applicazione dell’art. 1304, co. 1, cod. civ.
Nel caso di specie, il curatore fallimentare aveva proposto una serie di domande di risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e di una banca che, pur essendo nella condizione di cogliere prima facie le grossolane alterazioni dei bilanci, aveva proseguito nell’erogazione del credito, peggiorando così la situazione economico-patrimoniale della società. Pur essendo stati tali soggetti convenuti in distinti processi, non v’è stato dubbio nel ritenere che alla base delle richieste vi fosse un’obbligazione solidale dal lato passivo, dal momento che il risarcimento domandato dipendeva da un unico danno cui erano chiamati a rispondere (sebbene con un diverso grado di colpa) ciascuno dei condebitori per fatti concorrenti, collegati e ugualmente costitutivi della fattispecie.