24 Aprile 2015

Trasferimento all’estero della sede legale. Fallimento e giurisdizione. Giudice del registro.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l’organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero.

 

 

La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall’art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorchè nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, nè sia stato spostato presso di essa il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa (nella specie, il Giudice del registro ha disposto la cancellazione dell’iscrizione della cessazione di una società a seguito di trasferimento all’estero ritenuto fittizio).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code