30 Aprile 2018

Trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata: i requisiti di forma

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiamad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta affinché l’atto produca i suoi effetti tra le parti, bensì ai fini della sola opponibilità dell’atto stesso alla società e ai terzi. Ne deriva che la prova dell’esistenza del suddetto contratto può essere data con qualunque mezzo istruttorio, incluse le prove indiziarie. La cessione delle quote si perfeziona tra le parti dunque mediante il solo consenso legittimamente manifestato dalle stesse, a nulla rilevando a tal fine la successiva formalizzazione dell’accordo e la sua sottoscrizione ad opera delle parti.

Fermo restando quanto precede, perché possa ritenersi sussistere un definitivo vincolo contrattuale tra le parti è necessario che le stesse abbiano raggiunto un accordo in ordine a tutti gli elementi, siano essi essenziali o accessori, del rapporto contrattuale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ciò non significa che, nei singoli casi, ed alla luce del principio generale dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., sia esclusa la possibilità di ritenere concluso un contratto, con gli effetti propri di cui all’art. 1372 c.c, ogniqualvolta – alla stregua della comune intenzione delle parti – possa ritenersi che queste abbiano voluto considerare vincolante un determinato assetto, nonostante per alcuni aspetti possano rendersi necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto è da configurare quale mera esecuzione del contratto concluso e può costituire semmai l’oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto già stipulato.

In questa prospettiva, la cosiddetta puntuazione o minuta di contratto non ha, in via di massima, carattere vincolante, ma solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali, in quanto con essa le parti di solito intendono solo documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l’accordo anche sugli altri; ciò, peraltro, non esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di un contratto già perfezionato, quando contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti – anche in base al comportamento successivo delle parti, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione – che le parti medesime abbiano inteso vincolarsi definitivamente.

 

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Marina Massaro

Marina Massaro

Praticante avvocato

Praticante avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale (dipartimento di diritto societario). Laureata con lode presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Master in diritto societario presso Just Legal Services...(continua)

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