Trasferimento di quote di s.r.l. ed efficacia della cessione senza la relativa iscrizione a libro soci e nel Registro delle Imprese
Il principio formatosi ante riforma del diritto societario in base al quale l’annotazione sul libro soci aveva esclusiva rilevanza ai fini dell’opponibilità della cessione alla società, ma non anche ai fini della validità ed efficacia della compravendita, qualificabile come contratto consensuale con effetti reali, va riaffermato anche con riferimento alle iscrizioni presso il Registro delle Imprese, cui va attribuita analoga funzione a quella che nel previgente ordinamento veniva riconosciuta al libro soci.
Laddove una delle parti abbia rifiutato di recarsi dal notaio per compiere le formalità necessarie all’iscrizione nel Registro delle imprese della cessione di quote, occorre emettere una statuizione che tenga luogo dell’atto in parola, consistente nella declaratoria di avvenuto trasferimento della partecipazione sociale.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)