Trasmissione del progetto di bilancio ai soci, determinazione del compenso degli amministratori di s.r.l. e domanda di “rettifica” giudiziale del bilancio
Il socio di s.r.l. non ha diritto alla trasmissione del progetto di bilancio in vista dell’assemblea di approvazione, avendo soltanto, a mente degli artt. 2478-bis, co. 1, e 2429, co. 3, c.c., il diritto di visionarlo nella sede della società, presso la quale deve rimanere depositato nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino a che non sia approvato. Del resto, anche l’art. 2476, co. 2, c.c. non prevede che il socio abbia diritto alla trasmissione di documenti amministrativi e contabili, ma solo il suo diritto alla loro consultazione, la quale, come tale, non può che avvenire nel luogo in cui la società li custodisce. Non può quindi risultare in alcun modo vincolante per il nuovo amministratore o il liquidatore, quand’anche fosse invalsa nella società, la prassi di trasmettere informalmente ai soci lo stesso progetto di bilancio unitamente all’avviso di convocazione dell’assemblea.
Quando lo statuto rimette all’assemblea la determinazione del compenso dell’amministratore, e questa delibera di riconoscerlo in relazione ad uno specifico anno lavorativo, l’incarico gestorio è da ritenersi oneroso; di talché il compenso deliberato va qualificato come compenso annuale, dunque invariabile sino a diversa deliberazione.
Il giudice, nel dichiarare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, non può in nessun caso provvedere direttamente alla sua “rettifica”, ciò spettando esclusivamente alla società ex artt. 2479-ter, u.c., e 2434-bis, u.c., c.c.