Tribunale delle imprese e inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.
Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è quindi inammissibile, innanzi ad esso, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In tale contesto non sarebbe neanche possibile ipotizzare la trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena, in quanto tale modifica attiene alla fase della trattazione e dell’istruttoria, ma presuppone pur sempre che la causa sia stata introdotta correttamente, come del resto si desume dall’art. 702 ter, 2° comma, c.p.c., che è chiaro nel prevedere tout court la dichiarazione di inammissibilità in caso di domanda non rientrante fra quelle previste dal precedente art. 702 bis c.p.c.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)