Tutela cautelare avente ad oggetto la revoca dell’amministratore unico, l’inibizione dello svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci e l’accesso alla documentazione sociale contabile e relativa al generale andamento di società a responsabilità limitata
Sussiste la competenza per territorio esclusiva ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, ivi inclusa l’istanza cautelare volta ad ottenere l’accesso del socio di s.r.l. alla documentazione sociale.
Il potere cautelare persiste in capo al giudice ordinario anche in presenza di clausola compromissoria devolutiva delle controversie tra i soci ad arbitri, essendo questi ultimi privi di detto potere cautelare.
Il diritto, contemplato dall’art. 2476, comma 2, c.c,. dei soci di società a responsabilità limitata estranei all’amministrazione di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione non è subordinato a limiti di alcun genere né a vincoli di strumentalità a atti da compiere o delibere da adottare.