Tutela cautelare per la violazione di un patto di non concorrenza: valutazioni sull’esistenza del periculum in mora
Nell’ipotesi in cui il debitore di obbligazione pecuniaria contesti l’entità della somma dovuta e domandi la concessione di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., il presupposto del periculum in mora non può dirsi integrato dalla mera possibilità che la somma versata sia dispersa dal creditore, ove quest’ultimo disponga di un patrimonio immobiliare comunque idoneo a garantire eventuali diritti di ripetizione della parte debitrice.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)