Tutela del marchio di fatto
Anche al titolare del marchio di fatto è garantito un diritto esclusivo, dunque un diritto di proprietà industriale in senso pieno, poiché, ove si riconosca la preesistenza di un segno anteriore notorio, seppure di fatto e non registrato, i segni successivi mancano del requisito della novità.
Tuttavia, mentre il marchio registrato merita tutela in quanto tale, atteso che la registrazione ne è titolo costitutivo, e conferisce il diritto all’uso esclusivo al suo titolare, per affermare la sussistenza di un marchio di fatto (ossia di un pre-uso del segno rilevante in diritto) occorre verificare se l’uso costante del termine adottato abbia comportato la costituzione di un segno distintivo, e meriti in concreto la tutela invocata. La fattispecie costitutiva del marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo del marchio, ma richiede la prova che tale uso abbia comportato notorietà, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno, nella percezione dei consumatori; occorre verificare, in buona sostanza, che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio, e quindi delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso.
[Nel merito il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale poiché la convenuta, che invocava l’esistenza di un marchio di fatto, non ha depositato indagini demoscopiche né pubblicazioni di settore, che accreditino il segno, attribuendolo, nel convincimento generale, in via esclusiva alla parte]
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Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)