Tutela dell’immagine di personaggi noti e criteri di quantificazione del danno
Il consenso all’utilizzo ed alla ulteriore diffusione della propria immagine o dell’intervista rilasciata dopo un avvenimento sportivo deve ritenersi implicitamente prestato dall’atleta, nel limite della finalità documentaristica ed informativa della registrazione (nel caso di specie, si è negata la violazione del diritto di immagine e d’autore per la riproduzione e la diffusione di stralci di partite di calcio e delle interviste ad un noto calciatore dopo l’avvenimento sportivo a cui aveva partecipato).
Lo scopo informativo e documentario che va riconosciuto in maniera del tutto prevalente alle pubblicazioni giornalistiche non può estendersi anche a quei materiali illustrativi che eccedono tali finalità e la cui riproduzione non può dunque essere ritenuta ammissibile senza il preventivo consenso del soggetto ivi raffigurato (nel caso di specie è stato ritenuto lesivo del diritto di immagine la pubblicazione non autorizzata di alcune fotografie ritraenti un noto calciatore in occasioni non di gioco o addirittura fuori dal campo da gioco, in abiti e situazioni estranee alla sua attività pubblica).
Il chiaro intento evocativo del soggetto noto al fine di utilizzarne indirettamente l’immagine attraverso il palese richiamo ad essa si atteggia come elusivo della necessità di acquisire l’autorizzazione dello stesso all’uso della sua immagine e alla remunerazione generalmente connessa ad uno sfruttamento di tipo commerciale (nel caso di specie è stato ritenuto lesivo del diritto di immagine la raffigurazione non autorizzata dell’immagine di un noto calciatore in alcune medaglie).
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento sia del danno non patrimoniale – conseguente alla lesione del diritto alla tutela della propria immagine, che implica la possibilità di controllare l’utilizzazione da parte di terzi della stesa anche da parte delle persone note – che dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione.
Appare come criterio minimale per la quantificazione dei danni riconoscere in favore del danneggiato il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)