Tutela extramerceologica del marchio notorio
La notorietà dei marchi registrati dalla ricorrente rende superflua ogni questione sulla affinità o meno dei prodotti commercializzati dalla resistente rispetto ai beni per i quali sono stati registrati i marchi, poiché la notorietà dei marchi estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l’uso consenta di trarre indebitamente vantaggio della rinomanza del segno altrui.
Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre ed è sufficiente che sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.
La commercializzazione da parte della resistente di un elevato numero di prodotti, utilizzando i segni distintivi denominativi della ricorrente ed imitandone le forme, i colori e tutte le caratteristiche non sostanziali comporta contraffazione di segni che ha consentito alla resistente di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei prodotti della ricorrente, generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti dalla resistente.
Nel giudizio cautelare, in presenza della palese – e peraltro ammessa – contraffazione dei marchi denominativi, in atto anche successivamente alla proposizione del ricorso, e nonostante il rifiuto della titolare a concedere una licenza, sussistono sia il fumus boni iuris, per avere fatto uso di segni distintivi senza autorizzazione della titolare, che il periculum in mora, non essendo cessata la condotta contraffattoria successivamente alla diffida ed essendo ancora in atto alla data di proposizione del giudizio.
La natura parassitaria e di approfittamento degli altrui investimenti integra altresì il fumus della concorrenza sleale. La non appartenenza dei beni in oggetto alla medesima categoria merceologica non esclude il rapporto di concorrenza tra le società se i prodotti commercializzati dalla resistente generano confusione sulla loro origine e provenienza e, pur non soddisfacendo gli stessi bisogni, si rivolgono alla medesima clientela. Per quanto riguarda il periculum in mora l’inibitoria può essere disposta ogni qual volta vi sia il pericolo di una violazione imminente del diritto di proprietà industriale o sia in atto una violazione, non risultando rilevanti la mera dichiarazione della parte di interrompere l’attività contestata o la spontanea cessazione del comportamento attuato successivamente alla notificazione del ricorso cautelare, perché esse non fanno venire meno da sole il pericolo di prosecuzione o di ripresa della condotta contraffattoria all’esito del giudizio.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)