Tutela in via d’urgenza del diritto del socio all’ostensione dei documenti sociali
L’impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull’andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d’urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l’emanazione di un provvedimento cautelare dotato delle misure di coercizione indiretta previste all’art. 614 bis c.p.c.. D’altro lato il diritto di accesso del socio deve essere limitato alla documentazione esistente, senza che possa costringersi la società alla redazione di documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli organi sociali, nel rispetto degli obblighi di riservatezza a garanzia delle informazioni contenute nei documenti forniti.